Circolare n.1/2024

Si rammenta agli enti cooperativi che l’art. 11 della Legge 59/92, istitutiva dei Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, dispone:

Comma 4 – Le società cooperative e loro consorzi, aderenti alle associazioni nazionali o regionali riconosciute, devono destinare a ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota pari al 3% calcolata sugli utili annuali. La quota del 3% va calcolata sull’utile civilistico e non su quello fiscale. Sul punto si evidenzia che il comma 468, dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha soppresso la deroga prevista nel comma 4 per le Banche di Credito Cooperativo e che, conseguentemente, le predette banche devono versare il 3% sull’intero utile e non più detraendo dallo stesso la quota del 70% destinata a riserva obbligatoria.

Comma 5 – Ai fondi mutualistici va devoluto anche il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.

A seguito di ciò le cooperative del Friuli Venezia Giulia che aderiscono a Confcooperative dovranno versare a Fondosviluppo FVG Spa, Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione delle Confcooperative, il 3% sugli utili relativi all’esercizio 2023 o 2023/2024 entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio a cui si riferiscono gli utili. Le Cooperative che hanno aderito a Confcooperative nel corso del 2023 dovranno versare l’importo del 3% rapportandolo ai giorni di effettiva adesione con decorrenza dalla data di immatricolazione. Il versamento del 3% non deve essere effettuato qualora l’importo risultante sia inferiore a Euro 10,33. Le cooperative che aderiscono a due o più Associazioni devono suddividere in parti uguali la quota del 3% sugli utili tra i Fondi Mutualistici delle Associazioni cui l’ente aderisce.

In allegato, trovate la circolare n.1/2024, che riporta le indicazioni per il versamento del contributo sopra descritto, i casi e condizioni particolari e le conseguenze dei mancati pagamenti.

Alle cooperative con sede legale in regione è fatto obbligo di trasmettere al competente Servizio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici. L’invio alla Regione FVG della copia dell’avvenuto versamento del 3% viene gestito attraverso le modalità indicate nella seguente pagina web: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/cooperative/FOGLIA2/

SI SOTTOLINEA CHE IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO.